(Pubblicata nel  Supplemento  n.  3  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2018) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Costituzione di un maso chiuso 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 2001,
n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «3. In mancanza di una casa di abitazione  con  relativi  annessi
rustici puo'  essere  costituito  una  sola  volta  per  il  medesimo
soggetto un maso chiuso: 
      a)  qualora  vengano  incluse  tutte  le   superfici   agricole
utilizzabili idonee alla costituzione di un maso chiuso di proprieta'
della persona fisica richiedente e dei suoi genitori e 
        1) se la superficie aziendale ha un'estensione di almeno  tre
ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o  prato  e
la persona richiedente e' coltivatore diretto ai sensi  dell'art.  31
della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed e'  in  possesso  di  uno  dei
titoli di studio o diplomi determinati con regolamento di  esecuzione
ai sensi dell'art. 49, oppure in alternativa al titolo  di  studio  o
diploma si dedica all'attivita' agricola da almeno cinque anni oppure
comprova di avere un'esperienza professionale in  agricoltura  almeno
quinquennale, oppure 
        2) se la superficie aziendale ha un'estensione di almeno  due
ettari di vigneto o frutteto ovvero quattro ettari di arativo o prato
e la  persona  richiedente  e'  un  giovane  agricoltore/una  giovane
agricoltrice ai sensi delle norme vigenti, se era iscritta in passato
per almeno tre anni nella gestione previdenziale e assistenziale  per
l'agricoltura  presso  l'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale
(INPS) ed e' in possesso di  uno  dei  titoli  di  studio  o  diplomi
determinati con regolamento di  esecuzione  ai  sensi  dell'art.  49,
oppure in alternativa  al  titolo  di  studio  o  diploma  si  dedica
all'attivita' agricola da almeno cinque anni; 
      b) se ne' la persona richiedente ne' il suo o la sua coniuge  o
i suoi  genitori  sono  o  sono  stati,  negli  ultimi  cinque  anni,
proprietari di un  edificio  d'abitazione  idoneo  per  una  famiglia
coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di
una societa', e sussistono per l'azienda agricola oggettive  esigenze
che giustifichino la costruzione di una nuova sede aziendale.» 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 28  novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «3-bis. Per il raggiungimento della superficie minima di cui alla
lettera a) non possono essere considerate le aree distaccate da altri
masi chiusi che negli ultimi dieci anni si sono avvalsi di una  delle
possibilita' edificatorie riservate al maso chiuso.» 
  3. Dopo il comma 3-bis  dell'art.  2  della  legge  provinciale  28
novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
    «3-ter. Se la persona richiedente soddisfa le condizioni  di  cui
alla lettera a), numero 1) rispettivamente numero 2) del comma 3,  ma
la superficie aziendale invece dell'estensione ivi  indicata  ammonta
ad almeno quattro ettari di vigneto o frutteto ovvero sei  ettari  di
arativo o prato, non devono essere incorporate ulteriori superfici di
proprieta' dei genitori ai sensi della lettera a)  ed  il  maso  puo'
essere costituito anche quando i genitori  siano  proprietari  di  un
edificio d'abitazione idoneo ai sensi della lettera b).»